E’ entrata in vigore da alcune settimane una parte significativa del cosiddetto Design Package, con positive conseguenze e nuove opportunità per un ampio novero di imprenditori. Il Design rappresenta un istituto giuridico in forte espansione, uno strumento di grande utilità per una platea sempre più numerosa e trasversale di aziende.
Oggi, infatti, il Design non è più soltanto una questione di Stile, ma si declina anche in Design dei Sistemi, Design dei Processi, Design della Comunicazione. Naturalmente il Design viene poi coniugato in conformità alle diverse categorie merceologiche di applicazione, ragion per cui si va dal Food Design al Sound Design, dal Legal Design al Fashion Design. Un profilo di particolare interesse e attualità, inoltre, è costituito dal Design relativo ai punti vendita, agli showroom, agli esercizi commerciali, con la possibilità per le Aziende di tutelare i propri Standard e Format.
Appare così pienamente condivisibile il recente intervento del Legislatore Europeo che – a distanza di oltre venti anni dall’introduzione della normativa sul Design Comunitario – ne ha deciso un mirato restyling. Il Consiglio dell’Unione Europea, infatti, nella seduta del 10 ottobre 2024 ha varato il Design Package, un pacchetto di riforme operante su due versanti. In primo luogo, mediante l’introduzione della Direttiva UE 2024/2823, volta ad armonizzare la disciplina nazionale dei singoli Paesi, con alcuni cambiamenti rispetto alla precedente normativa. In secondo luogo, apportando varie modifiche, di diversa portata, al Regolamento CE 6/2002, in tema di Design Comunitario, per il tramite del nuovo Regolamento UE 2024/2822.
La finalità della riforma, come emerge dai Considerando della Direttiva UE 2024/2823, è quella di “promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e facilitare la registrazione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione, ove opportuno, a vantaggio della crescita e della competitività”. L’intervento, sempre facendo riferimento al testo normativo, è stata adottato “alla luce dell’esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI)”, rafforzando “.
Un altro intento di particolare importanza dell’azione di riforma, inoltre, risulta quello di “aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie sul mercato”. Ai sensi del Design Package, il termine “disegno o modello comunitario” viene sostituito da “disegno o modello dell’Unione europea“, in linea con l’evoluzione linguistica e istituzionale dell’UE. Dal punto di vista comunicativo, viene introdotto il simbolo Ⓓ, con la funzione di individuare graficamente un design registrato, sulla falsariga del simbolo ® per i marchi, del quale è acclarata l’utilità competitiva.
Viene modificata la nozione di “prodotto”, con il superamento della necessità che l’oggetto del Design sia incorporato in un oggetto fisico. Dunque, novità di estrema rilevanza per le aziende, con lo strumento del Design possono essere registrati e protetti anche prodotti, elementi e creazioni esclusivamente digitali. Una ulteriore e significativa novità concerne l’estensione dell’ambito di tutela ad elementi dinamici, spesso cruciali nel design digitale e nell’interfaccia utente. Di conseguenza anche movimenti, transizioni o animazioni, sempre più centrali nell’attività delle imprese, potranno essere validamente registrati come Design.
Viene altresì introdotta una nuova fattispecie di uso illecito del Design, legata alla stampa 3D, tecnologia in grande espansione, anche con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, spesso oggetto di onerosi investimenti da parte delle Aziende. La creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui è registrato il disegno o modello, dunque, potranno configurare una violazione dei diritti discendenti dal Design.
Un considerevole aspetto dell’intervento è dato dalle disposizioni concernenti la cosiddetta Clausola di Riparazione: la riforma chiarisce l’eccezione alla protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione di prodotti complessi. La clausola stabilisce che non esiste alcuna protezione per un Design che riguardi una componente di un prodotto complesso, qualora venga utilizzato esclusivamente per consentire la riparazione di tale prodotto per ripristinarne l’aspetto originario. Tale eccezione si applica esclusivamente ai fini della riparazione e la parte di ricambio deve corrispondere fedelmente all’aspetto del pezzo originale.
La nuova normativa introduce anche varie disposizioni riguardanti le procedure tecniche di registrazione del Design, al fine di renderne la tutela più agevolmente accessibile e più largamente fruibile. Il Design, in buona sostanza, costituisce uno strumento di straordinaria attualità, con applicazioni nel campo dell’impresa sempre più ampie, numerose e trasversali.
Ha scritto Riccardo Falcinelli: “Nel mondo contemporaneo il design è ovunque: può essere usato, abitato, fruito, maneggiato, goduto, sfruttato, sprecato, distrutto, riciclato: ma soprattutto il design può essere visto” (Critica portatile al visual design, 2014, 4). Il Design Package offre moderni strumenti e nuove possibilità, in particolare agli imprenditori, per cogliere al meglio le opportunità offerte da questo importante elemento dell’economia e della società dei nostri giorni.
