Oggi, si chiude l’ultima finestra per sottoscrivere le polizze catastrofali, l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi naturali per una parte delle imprese italiane. La scadenza riguarda micro e piccole attività del turismo e della ristorazione, oltre ai settori della pesca e dell’acquacoltura, che avevano beneficiato di una proroga. Per tutte le altre imprese, l’obbligo di sottoscrivere le polizze catastrofali è già entrato in vigore nei mesi precedenti.
Il passaggio normativo è ormai definito, ma l’attuazione concreta evidenzia diversi elementi critici, soprattutto per le imprese di dimensioni minori.
Platea ampia e obbligo esteso ai beni produttivi
La normativa sulle polizze catastrofali si applica a tutte le imprese con sede in Italia iscritte al Registro delle imprese, con esclusione delle aziende agricole. L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali impiegate nell’attività: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, anche se non di proprietà ma detenuti in locazione o leasing.
Questo perimetro, piuttosto ampio, implica che anche realtà con strutture leggere o margini ridotti debbano assicurare una parte significativa dei propri asset produttivi. Restano esclusi alcuni beni, come scorte di magazzino e veicoli registrati, oltre agli immobili non regolari dal punto di vista urbanistico.
Coperture obbligatorie ma incomplete
Le polizze catastrofali coprono eventi specifici: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Tuttavia, non includono altri fenomeni atmosferici che negli ultimi anni hanno avuto un impatto crescente sulle attività economiche, come grandinate, trombe d’aria o bombe d’acqua.
Per coprire questi rischi, le imprese devono sottoscrivere garanzie aggiuntive, con un incremento dei costi. Questo elemento è uno dei punti più discussi, perché introduce una distinzione tra obbligo formale e copertura effettiva del rischio.
Costi differenziati e impatto territoriale
Il tema dei premi assicurativi è centrale. Le simulazioni disponibili evidenziano una forte variabilità in funzione della localizzazione e del livello di rischio.
Per un’attività di ristorazione con valori medi, il premio annuale può partire da circa 272 euro a Milano e arrivare a 776 euro a Roma, mentre a Palermo si attesta sopra i 600 euro. Nel caso di una struttura alberghiera, con asset più rilevanti, si passa da circa 556 euro a Milano fino a oltre 2.100 euro a Palermo.
Queste differenze riflettono criteri tecnici legati alla probabilità di eventi naturali e alla vulnerabilità degli immobili, ma sul piano operativo determinano un carico più elevato proprio per le imprese situate in aree più esposte. In alcuni casi, si tratta di territori già caratterizzati da criticità infrastrutturali o economiche.
Nessuna sanzione diretta, ma effetti indiretti rilevanti
La mancata sottoscrizione della polizza non comporta una sanzione amministrativa immediata. Tuttavia, la normativa prevede conseguenze indirette rilevanti.
Le imprese non assicurate possono essere escluse o penalizzate nell’accesso a contributi pubblici, incentivi e agevolazioni. Inoltre, in caso di evento calamitoso, l’assenza di copertura comporta l’impossibilità di accedere a forme di ristoro basate sul sistema assicurativo.
Nel corso del 2026, la presenza della polizza ha iniziato a incidere anche nei rapporti con il sistema bancario. Gli intermediari finanziari considerano questo elemento nelle valutazioni sul rischio e sull’affidabilità dell’impresa.
Riflessi sulla gestione aziendale delle polizze catastrofali
Oltre agli aspetti economici, emergono implicazioni sul piano della governance. In alcune situazioni, la mancata copertura assicurativa può essere interpretata come una carenza nella gestione del rischio da parte degli amministratori.
Questo introduce un ulteriore livello di complessità, soprattutto per le piccole imprese, che si trovano a dover integrare strumenti assicurativi in un contesto organizzativo spesso limitato.
Un sistema ancora in fase di consolidamento
A distanza di oltre un anno dall’introduzione dell’obbligo, il sistema appare ancora in fase di adattamento. Permangono incertezze interpretative, differenze significative nei prezzi e un livello di diffusione delle polizze non uniforme.
Il legislatore ha affiancato al mercato assicurativo strumenti di supporto pubblico, ma l’equilibrio tra obbligo normativo e sostenibilità economica resta uno dei punti più delicati.
Tra obbligo formale e utilità concreta
Per le imprese che hanno sottoscritto la polizza, la copertura rappresenta uno strumento di tutela in caso di eventi estremi. La normativa prevede, ad esempio, la possibilità di ottenere un anticipo fino al 30% del danno stimato sulla base di una perizia tecnica.
Resta però aperta la questione della percezione da parte delle imprese. In particolare tra le realtà di minori dimensioni, l’obbligo viene spesso interpretato come un costo aggiuntivo, più che come un elemento di gestione del rischio.
La scadenza del 31 marzo 2026 chiude quindi una fase normativa, ma lascia aperto il confronto sull’efficacia complessiva della misura e sul suo impatto reale sul sistema produttivo.
